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Alla “scoperta” del Presidente della Repubblica (I parte)

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Di Presidenza della Repubblica, Attribution, Collegamento

Premessa

Siamo ormai agli sgoccioli, agli ultimi giorni del settennato del Presidente Sergio Mattarella, che si concluderà il 3 febbraio. Il Parlamento in seduta comune (organo composto sia dai deputati che dai senatori), integrato da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta), sarà chiamato ad eleggere il nuovo Capo dello Stato (cfr. art. 85 Cost.), il XIII della storia della Repubblica italiana e lo farà nella difficile congiuntura storica, sociale e politica che stiamo vivendo, connotata da un’emergenza sanitaria che ha cambiato la vita di ognuno di noi, con conseguenti e inevitabili ricadute sulle dinamiche ordinamentali e politiche in generale.  Si riunirà, per la prima volta, il 24 gennaio. 

Lo scopo di queste poche righe è meramente divulgativo, da “terza missione” (per usare un’espressione che si usa nel mondo universitario), al fine di raggiungere i “non addetti ai lavori”, perché nessuno può rimanere indifferente dinanzi ad uno snodo così rilevante per l’intero Paese quale è l’elezione della più alta carica dello Stato. A questo fine, si appunterà l’attenzione su alcuni dei più rilevanti profili che caratterizzano l’elezione e il ruolo del Presidente della Repubblica, per “calarli” nella realtà nella quale siamo immersi e, al tempo stesso, fare emergere i motivi in forza dei quali dobbiamo tutti sentirci interpellati dal cambio dell’“inquilino” di Palazzo del Quirinale. Quanto ora detto si svilupperà in due parti; questa è la prima.

Profili procedurali

Trenta giorni prima dalla fine del mandato presidenziale, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune. Come tutti sanno, non sono chiamati i cittadini ad eleggere il Capo dello Stato, ma i rappresentanti che dai cittadini sono stati eletti, appunto i parlamentari (anche i rappresentanti regionali che partecipano alla scelta del Presidente, ed ai quali si accennava poco sopra, sono il frutto delle scelte dei consigli regionali, a loro volta “espressione” del corpo elettorale regionale). In questo senso, allora, potremmo dire che il coinvolgimento dei cittadini è solo “indiretto” (ovviamente, il procedimento in parola nulla ha a che vedere con un’elezione di “secondo grado”, come quella che si ha negli USA).

Per prima cosa, come si sa, occorre precisare che nessuna previsione costituzionale vieta un secondo mandato presidenziale; tuttavia, nella storia della Repubblica, questa circostanza si è verificata una sola volta (ed in tempi recenti) con Giorgio Napolitano, suo malgrado. Dal 1946 ad oggi, non sono mancati, invero, i capi di Stato che avrebbero voluto proseguire l’incarico, ma sia per ragioni anagrafiche di colui che aveva concluso il settennato ma soprattutto per motivi di opportunità politica – al fine di non “cristallizzare” la carica – si è sempre evitata una tale eventualità. Nel caso di Napolitano, invece, si rese necessario procedere ad una sua riconferma a causa della grave instabilità politica e della litigiosità delle forze che avrebbero dovuto scegliere il suo successore.

Come si ricorderà, l’XI Presidente non concluse il secondo settennato, dando seguito alla volontà che in modo fermo aveva espresso al momento della sua rielezione. Sergio Mattarella ha escluso una sua possibile rielezione, opzione che a mio avviso non sarebbe da scartare (almeno per accompagnare il nostro Paese alla fine della legislatura) e che potrebbe essere riconsiderata qualora gli elettori presidenziali non riuscissero a raggiungere un accordo.

Colgo l’occasione per dire che gli sono profondamente grato e, con convinzione, affermo che ha svolto nel migliore dei modi il compito che la Costituzione assegna alla più alta carica dello Stato, peraltro in un tempo assai travagliato, segnato dapprima dalla crisi politica ed economica e, da ultimo, da quella sanitaria. Sarebbe possibile, ovviamente, che a succedergli possa essere una donna, le uniche condizioni richieste dalla Carta costituzionale per ricoprire la più alta carica dello Stato essendo quelle dell’essere cittadino/a italiano/a di almeno 50 anni di età, e che goda dei diritti civili e politici (cfr. art. 84 Cost.).

Il Capo dello Stato viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi (cfr. art. 83 Cost.); dopo il terzo scrutinio (e quindi dal quarto in poi) è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto al voto). L’obiettivo è chiaro: dapprima si vuole che il consenso intorno ad un nome sia il più ampio possibile, il che però rende più arduo l’incontro di volontà (e quindi l’accordo) tra le forze politiche presenti in Parlamento; in un secondo momento, invece, il quorum richiesto si abbassa, volendosi facilitare l’elezione e non essendo auspicabile che la Repubblica rimanga a lungo senza il suo Presidente (ne fa le veci il Presidente del Senato: cfr. art. 86 Cost.).

Una volta eletto, il Capo dello Stato entra nelle sue funzioni con il giuramento, momento a partire dal quale prende avvio il settennato. Chiariti, seppure in estrema sintesi, i profili che attengono alla procedura di elezione del Capo dello Stato, è ora il momento di appuntare maggiormente l’attenzione su alcune delle
attribuzioni presidenziali, che fanno della prima carica dello Stato una “figura” tutt’altro che meramente onorifica e di rappresentanza.

La “posizione” del Presidente della Repubblica nell’ordinamento

Delineare la “collocazione” e la “fisionomia” del Presidente della Repubblica alla luce del modello costituzionale è meno agevole di quanto possa a tutta prima apparire, a meno di non volere fare una analisi che rimanga in superficie. Ci proverò nel poco spazio a disposizione.

L’ubicazione “geografica” della “casa” del Capo dello Stato in un certo senso ci aiuta a definire un tratto fondamentale della carica. Palazzo del Quirinale, come tutti sanno, si erge sull’omonimo colle, il più alto della Città Eterna, formando quasi un angolo retto con Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale. Non è un caso che i due principali organi di garanzia previsti nel nostro ordinamento si trovino su un livello più alto rispetto a quello nel quale si svolgono le quotidiane dinamiche politiche. In un certo senso, guardano dall’alto – senza mischiarsi e confondersi con i “duellanti” – quanto avviene sul terreno del gioco politico, al quale non sono chiamati a partecipare, ma sul cui corretto svolgimento sono tenuti a vigilare.

Seppure con funzioni molto diverse, il Presidente e la Corte hanno l’altissimo compito di assicurare il rispetto delle “regole del gioco” stabilite nella Carta costituzionale, rispetto alla cui attuazione essi sono responsabili. Lo scenario ora metaforicamente descritto è, invero, non da tutti condiviso, non ritenendo che il Capo dello Stato (per ciò che qui ci occupa) possa essere ridotto ad un “arbitro”; tuttavia, questa immagine rende bene l’idea senza al tempo stesso mancare di rispetto alla più alta carica
dello Stato e negli anni è stata molto usata dalla dottrina (per tutti, T. Martines).

Una cosa è certa, il Presidente, come ha ricordato di recente Sergio Mattarella, è chiamato a “spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell’interesse generale, del bene comune come bene di tutti e di ciascuno”; pur provenendo, com’è ovvio, da una (solitamente) lunga storia politica, è tenuto ad essere super partes, “potere neutro” (secondo la nota impostazione di B. Constant). Ciò non toglie, però, che il Capo dello Stato sia dotato di una ineliminabile “forza politica” (T. Martines), pur non essendo organo di indirizzo politico (in senso proprio), il cui svolgimento è tuttavia in grado – in qualche misura – di influenzare; in altre parole, l’esercizio delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente finisce per avere inevitabili ricadute politiche.

Non è possibile indagare maggiormente, come pure sarebbe opportuno fare, il ruolo – all’interno del sistema costituzionale – del Presidente, ma ciò che interessa è chiarire che la sua non è una carica meramente “notarile”, egli non è un “maestro di cerimonie” (come ebbe a dire M. Ruini, ma v. anche P. Calamandrei) o, addirittura, un “fainéant” (secondo la nota espressione di V.E. Orlando). Sebbene neanche lontanamente paragonabile al Re, si tratta quindi di un organo dotato di attribuzioni tutt’altro che formali; ad alcune di esse si accennerà nella prossima “puntata”.

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