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“La bioetica ha bisogno di una stabilizzazione di tipo antropologico”. Intervista a Pietro Cognato

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La discussione: il suicidio assistito e la sentenza della Corte Costituzionale

Sul recente dibattito innescato dal giudizio della Corte Costituzionale in merito al suicidio assistito, abbiamo intervistato Pietro Cognato, teologo moralista presso la Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”.

– Che idea ha maturato sulla scelta da parte della Corte Costituzionale di dichiarare come “non sempre punibile” il suicidio assistito?

Vorrei subito precisare che ciò a cui la domanda fa riferimento e su cui qui sono chiamato a manifestare la mia idea non è il testo di una sentenza, bensì un Comunicato stampa, che porta la data del 25 settembre c. a., della Corte Costituzionale, che ci informa su un giudizio in merito ad una questione precisa in attesa che la sentenza venga deposta.

Pertanto, mi sento di dire a scanso di equivoci che, solo dopo che avremo letto la sentenza, allora quanto qui dirò potrà essere maggiormente illuminato in un senso o in un altro, cioè quanto qui dirò potrà essere confermato o modificato o, addirittura, giudicato impreciso. Ma, sarebbe il caso di ricostruire velocemente i fatti per giungere a capire il “non sempre punibile” relativo al suicidio assistito.

Di che si tratta, insomma? Il 27 febbraio del 2017 il sig. Fabiano Antoniani, dai Media reso pubblico col nome di dj Fabo, muore presso una clinica svizzera per volontà sua dopo che nel suo corpo è stato immesso un siero letale.

In quell’occasione dj Fabo fu volontariamente accompagnato dal militante radicale Marco Cappato, e a motivo di ciò si pose la questione se un comportamento del genere rientrava nella fattispecie di un qualsiasi comportamento che rendeva più agevole l’estremo gesto. Infatti nel 2017 il gip dispose l’imputazione coatta per Marco Cappato, il quale di tutta risposta chiese il rito abbreviato e il processo fu avviato a novembre. In questo scenario il tribunale di Milano rimise alla Consulta la decisione sull’aiuto al suicidio.

Il 25 settembre il supremo organo di garanzia sulle leggi emette un comunicato stampa su tale questione sollevata dalla Corte di assise di Milano sull’art. 580 del codice penale riguardante la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita, facendo sapere che la Corte ha ritenuto “non punibile” ai sensi dell’articolo suddetto che – a determinate condizioni – chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di chi è affetto da una patologia irreversibile che vive come situazione intollerabile nel pieno delle sue capacità libere e consapevoli. Questi i fatti.

La domanda che va posta è la seguente: il “non sempre punibile” presuppone forse una esitazione rispetto ad una convinzione granitica del nostro ordinamento giuridico? Sembrerebbe corretto rispondere affermativamente alla domanda se risulta vero che – come qualcuno ha già fatto notare – solo quattro anni fa la stessa Corte suprema aveva dichiarato che non era configurabile un diritto al suicidio sulla base del presupposto del diritto che è la vita del soggetto.

In altre parole, ciò che sembrerebbe essere accaduto in così poco tempo è l’adesione ad un nuovo filone giurisprudenziale che ritiene che esiste un “diritto alla non vita”. Ciò che va sottolineato è un cambio di paradigma: dal bonum aegroti suprema lex al voluntas aegroti suprema lex. L’ipertrofia dei diritti, cifra caratterizzante la cultura contemporanea, sembra qui segnare un punto evidente: al centro non più la persona nella sua globalità in relazione alle altre persone che nei confronti di essa possono e devono sviluppare pratiche buone di solidarietà, bensì al centro vi è la mera volontà del soggetto che pretende l’aiuto (quindi chiede di relazionarsi), vantando un’autonomia assoluta su di sé.

Il dovere sociale di impedire a che l’altro persegua azioni contro se stesso sfuma fino a dileguarsi a fronte di una richiesta personale, dettata da una situazione di fragilità. L’impatto culturale potrebbe essere devastante sulla prassi sanitario-assistenziale, molto spesso attanagliata dalla legge dei costi e dei benefici.

– Il giudizio della Corte da un lato colma il vuoto lasciato dall’inattività legislativa del nostro parlamento dall’altro stimola lo stesso a procedere verso una regolamentazione che passi dalla mediazione politica. Ma il nostro Paese che tipo di legge necessita sul cosiddetto “fine vita”?

Per rispondere a questa domanda sarebbe il caso di chiedersi se proprio la ricerca di un “tipo” di legge è il problema centrale.

Ricordo per giustizia che già esiste dal 2017 una legge sul fine vita che legifera sui soggetti rientranti nella categoria di malati terminali. Cosa si è cercato ancora? Un altro tipo di legge, appunto! Dunque, non sarà, forse, il tentativo di legiferare in un certo modo che spinge verso la ricerca di uno spazio di legittimità di alcune pratiche che sottendono la rimozione di alcune categorie che predicano la vita per quello che è come, per esempio, la fragilità della stessa? Senza la quale la vita non ha altro destino che quello di appalesarsi come irriducibilmente e insindacabilmente autofondata e, pertanto, auto-eliminantesi? Il ‘suicidio’ nella forma assistita ne è l’epifenomeno, e ogni dovizia di particolari veicola l’esito che si vuole raggiungere.

Per spiegarmi ancora meglio basti pensare che il comunicato stampa del 25 settembre è stato seguito da una errata corrige il giorno successivo. Un comunicato stampa bis, infatti, pubblicato il 26 settembre precisa che è “non punibile” chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. Il primo comunicato al posto della o disgiuntiva riportava la e congiunzione.

Tale rettifica sulla “non punibilità” dell’aiuto al suicidio giunge a contemplare da sole pure le sofferenze psicologiche, ampliando a dismisura le possibili letture interpretative di una tale richiesta d’aiuto, gettando un’ombra di destabilizzazione generale, per cui il living will non sarebbe per forza un modo di praticare l’eutanasia e quest’ultima non c’entrerebbe con il suicidio assistito.

L’azione giuridizzante, che in ogni modo vuole dare consistenza psicologica e sociale a certe idee sulla vita senza la vita stessa nelle sue peculiarità come la fragilità, il fallimento, il limite, la caducità, la morte, è uno scivolone culturale e ideologico che tenta di obnubilare l’egemonia della funzionalità e dell’efficienza. Ciò che sembra volere che si assesti è un colpo mortale all’etica.

Perché? Perché nel caso di una volontà che ammetta la possibilità pure per i casi di grave disabilità di farla finita, il coinvolgimento del valore vita è diretto e voluto e sebbene un espresso consenso in forza della centralità della volontà del paziente rimanga conditio necessaria, sembra sia divenuta anche conditio sufficiens.

Allora, a chi pensa che sia necessaria una legge sul fine vita, bisognerebbe far notare che la bioetica e i problemi che essa affronta non ha, di primo acchito, bisogno di una stabilizzazione a livello giuridico, ma prima di tutto antropologico. Prima bisogna uscire dalle pastoie del ‘biologico’ per liberare un orizzonte di senso, che sembra essersi indebolito e che a tratti sembra ancora conservarsi nella parola ‘dignità’.

Un compito arduo, se è vero come è vero che questioni di tal genere (quelle a carattere antropologico) non vanno affidate alle scienze sociali, economiche e giuridiche, ma all’etica che, pur non identificandosi tout court con l’antropologia, si fida di essa quando quest’ultima chiede lumi all’esperienza umana comune.

– A suo parere possiamo parlare di una “libertà accresciuta” quanto la libera scelta conduce volontariamente alla morte? Insomma, il suicidio può essere annoverato fra i diritti dell’uomo?

Il suicidio assistito o assistenza al suicidio è una di quelle formule – direi – di strategia linguistica bio-politica. A seconda delle questioni che la bioetica ha dovuto affrontare nel corso di questi ultimi cinquant’anni, di esempi di espressioni equivoche e mistificanti se ne contano parecchie.

Ci fu un tempo in cui si parlava di aborto terapeutico, ci fu un tempo in cui si parlava di clonazione non riproduttiva, oggi si parla di suicidio assistito, e il comune denominatore di queste tre sole espressioni sta nel fatto che queste aggettivazioni sono poste in essere dall’intenzione di arrivare a giustificare e legittimare la pratica abortiva, l’uso a fini terapeutici degli embrioni e, infine, a far rientrare dalla finestra l’eutanasia. Il gioco delle parole – direbbe Dietmar Mieth – non può essere subito capito sino in fondo se non ci si occupa costantemente di questa materia.

Pertanto, va compreso bene che decidere ‘se’ e ‘quando’ morire, se è il paziente a decidere di rinunciare alla vita, non basta per pensare di avere superato qualcosa che suonerebbe un po’ brutale se parlassimo di pratiche eutanasie.

Chiarito ciò, rimane sempre la domanda: è o non è un diritto volerla fare finita? Ad ogni diritto tautologicamente segue un dovere potremmo dire e il dovere è il seguente: esiste un dovere sociale di impedire sempre e ovunque l’uccisione di un essere umano? Può mai una richiesta che si spaccia per autonoma, avere la necessità per essere assolta dell’aiuto di altri soggetti? L’eutanasia, in altre parole, è veramente una questione risolvibile nell’alveo della sola autodeterminazione?

Forse per questo non è un semplice suicidio, ma un suicidio che chiede assistenza, pertanto interpella la volontà di altri attori, i quali possono sempre opporre un loro dovere inderogabile di solidarietà, riconoscendo nella richiesta eutanasica una richiesta, sì, di aiuto, ma non necessariamente di morte?

Più che chiudere la questione con un riconoscimento di un diritto in più o in meno, sarebbe più serio domandarci quale impatto questa conquista di libertà potrebbe avere sui soggetti più fragili. Il concetto drammaticamente fumoso e scivoloso delle “sole sofferenze psichiche” quali conseguenze potrà causare? Basta che la nostra mente vada oltralpe per rendersene conto.

– Le discussioni, a volte aspre, sull’eutanasia aprono il dibattito anche sulla qualità della vita vissuta. Possiamo parlare di una vita da svolgere solo se raggiunge un determinato livello di qualità e di efficienza?

Molto spesso chi difende il diritto alla vita contro chi, invece, difende il diritto alla non vita, manca di lucidità e mentre combatte battaglie nobili dimentica o non ascolta le domande di chi, nel sostenere il diritto a morire, appare cinico e calcolatore.

Bisogna essere cauti per non cadere in certi sermoni pro vita, perché si rischia di non fare un buon servizio alla vita stessa. Comincerei col dire che un conto è pretendere di essere aiutati a morire con un gesto direttamente finalizzato al decesso, un altro conto è evitare l’accanimento terapeutico e, eventualmente ancora prima, rinunciare alle cure in forza dell’autodeterminazione terapeutica.

Dico ciò perché il punto da cui guardo la questione (preciso che non c’è uomo alcuno che sarebbe capace di guardare da nessun luogo) è che c’è un fondamento di senso della morte che va ricercato. E ciò non lo dico per imboccare subito una scorciatoia che è quella delle teorie religiose secondo le quali ogni forma particolare del morire su cui si affollano e si concentrano i discorsi, vale a dire la morte dovuta all’eutanasia, al suicidio assistito, al testamento biologico, ecc…, sarebbe illecita.

Al contrario, parto da questo luogo semplicemente perché mi sembra che se per assurdo la morte non avesse un senso che senso avrebbe occuparci della decisione nella morte? Questa decisione non dipende dal motivo che la morte è un fatto ineludibilmente mio, ma dal motivo che ciò che c’è di mio in questo fatto ineludibile della morte è solo ed esclusivamente il senso da attribuirgli, che rimanda alla libera e responsabile consapevolezza dell’uomo.

Se questo è il luogo da cui guardo tutta la tematica, decidere di morire e decidersi nella morte non sono la stessa cosa, così come non sono la stessa cosa l’etica del morire e il diritto a non soffrire. Fino a prova contraria la morte ci sembra una cosa seria, così come ci sembra più seria se alla morte leghiamo il termine decisione.

Pertanto, la pratica eutanasica, in seguito alla presa di coscienza di non possedere più una vita ‘qualitativamente buona’, sembrerebbe tutt’altro che una disposizione arbitraria di sé, perché essa si presenta con le caratteristiche di una scelta consapevole e libera. Eppure, proprio l’esclusione della condizione dolente della persona nel suo stato finale induce a riflettere ulteriormente sulla correttezza dell’eutanasia, tramite la quale si sta mutilando la vita di una nota che le appartiene: la sofferenza.

Perché c’è una propensione per non essere seccamente contrari a questa pratica? Perché sentiamo dire da più parti che se uno soffre non ci sarebbe niente di male nel farla finita? Direi che la risposta è semplice: perché l’eutanasia vuole eliminare la sofferenza con la morte. Ma questa è la soluzione? Forse per questo cadiamo in quella dicotomia estenuante tra qualità e sacralità? Per cui chi sostiene la sacralità appare insensibile a chi non vede alcuna qualità della sua vita e nella sua vita? Se non usciamo da queste secche, non avremo mai la possibilità di far emergere la sua illiceità morale.

Io intravedo la via di uscita da questo tentativo di quadrare il cerchio (sacralità o qualità?) nel dire che l’eutanasia vuole negare dignità umana alla sofferenza. Forse si sentirebbe l’esigenza di approfondire un tantino e proseguire in questa direzione: può la sofferenza avere una dignità? In che senso? Nel senso che se si nega la dignità umana alla sofferenza non si potrebbe aprire la strada ad una considerazione sempre più funzionale della vita?

Badiamo bene: si deve curare la sofferenza (noi non siamo masochisti, né prendiamo alla leggera la sofferenza né ancora vogliamo idealizzare il dolore), ma altro è rispondere alla sfida del dolore, altro è pensare che la morte ne sia la cura. La sofferenza fa parte, fino a prova contraria, della dimensione umana e non in superficie o perifericamente. Non nel senso che più si soffre e più si è umani, ma nel senso che non c’è umanità dove si pensa di rimuovere la sofferenza.

– Lo sviluppo di una seria riflessione sulla “libertà di coscienza” potrebbe aiutare la nostra comunità nazionale a superare le tante contrapposizioni legate ai temi del “fine vita”?

Il tema della libertà di coscienza ha una forza ricapitolativa e una principialità fondante tutto quanto ho detto in precedenza. Gli stessi vescovi italiani, a conclusione del consiglio permanente della CEI, tramite il segretario generale, Mons. Stefano Russo, hanno riaffermato la possibilità di rivendicare l’obiezione di coscienza rispetto a chi chiedesse di essere aiutato a morire e di ribadire il sostegno del senso della professione medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita.

Credo che se l’obiezione di coscienza rappresenta una forma di dissenso che si esprime in un rifiuto motivato di prestare ossequio esterno ad un dispositivo legislativo, con possibili conseguenze penali quando tale obiezione non trova riconoscimento legale, questa può essere colta nella sua configurazione di dissenso solo se tale configurazione non la esaurisce, ma se si mostra il senso di tale dissenso rimandando ad un consenso “a qualcosa” o “a qualcuno” non eludibili pena la dignità stessa della persona.

Questo con-senso, che dice un legame con un senso che illumina le nostre azioni, si co-estende con la storia dell’umanità e oggi più che mai se ne ha bisogno. Sto parlando dell’originaria e originale esperienza morale senza la quale l’obiezione sarebbe arbitraria e le conseguenze barbarie.

Allora mi permetto una battuta: vogliamo parlare di obiezione di coscienza? Bene: chiediamoci: qual è lo stato di salute della coscienza morale nel nostro paese? Abbiamo sempre in testa che l’obiezione di coscienza necessita di una coscienza dell’obiezione? Ovvero: una obiezione che non deriva dalla coscienza non appartiene al “ragionevole” condividere una prassi perché valutata “umanamente” valida. Solo se si ha a cuore l’umanità condivisa, l’obiezione non è arbitraria.

In tale prospettiva si fa chiara tutta la rilevanza di alcuni interrogativi veramente fondamentali: Che cosa intendiamo quando decidiamo qualcosa? Che cosa viviamo e cerchiamo in tale comprensione? Che cosa proponiamo come importante e giusto con i nostri comportamenti? Che cosa intendiamo propriamente per coscienza?

Gli interrogativi fanno intravedere che la questione centrale non è la libera scelta, l’autonomia, i diritti, paroline queste oggi molto in auge e molto care a tutti. Queste parole sono sempre vuote e pronte per essere riempite dopo aver spianato la strada per una comprensione del senso della vita che vogliamo vivere, che qui sintetizzo nell’espressione: «bene comune». Ci abbiamo mai pensato? L’obiezione di coscienza è una questione di bene comune! Il senso va piano piano chiarito e non solo proclamato.

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